31.10.2006

dossier servizio civile — la normativa

    

il dossier sul Servizio Civile Nazionale

C O S T R U I R E   U N   E U R O P A   S O L I D A L E

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La normativa

Da Apprendista a Maestro. L’operatore Locale di Progetto (OLP)
Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ufficio nazionale per il Servizio Civile
  

Il Decreto di attuazione e le circolari
  

La legge 64 contiene nell’art. 2 un’ampia delega al Governo, che è chiamato ad organizzare il nuovo Servizio Civile Nazionale. In particolare:

“Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione
dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle
modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle
differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici”
Legge 64/01, Art. 2 Il 5 aprile 2002 viene emanato, in ottemperanza al disposto
di cui all’art. 2 della Legge 64/01, il Decreto legislativo 77 con cui viene regolamentata
la materia, modificato poi dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43
  

Ulteriori indicazioni sull’attuazione, lo svolgimento e l’organizzazione del SC sono contenute in appositi decreti e attraverso l’emanazione di circolari dell’Ufficio Nazionale.

Sul sito dell’UNSC, www.serviziocivile.it, sono reperibili i testi della normativa che, per quello che riguarda le informazioni utili agli operatori dei progetti di servizio civile, è attualmente costituita da:

  • Legge 6 marzo 2001 n° 64 — “Istituzione del servizio civile nazionale”: Testo aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate dal DL 31 gennaio 2005, n: 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43
      
  • Decreto Legislativo n° 77 del 5 aprile 2002 — “DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE A NORMA DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 6 MARZO 2001 N.64″: Testo aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate dal DL 31 gennaio 2005, n: 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43
      
  • Carta di impegno etico
      
  • NOTA UNSC 8 marzo 2006 — “INTERPRETAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’ACCREDITAMENTO”
      
  • Circolare 2 febbraio 2006 — ” NORME SULL’ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE”
      
  • Circolare 8 settembre 2005 — “Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall’art.3 bis della legge 6 marzo 2001, n.64.”
      
  • Disposizioni UNSC 21 dicembre 2004 — DOVERI DEL VOLONTARIO, SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
      
  • Circolare 30 settembre 2004 — “DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA ENTI E VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE”
      
  • Circolare 8 aprile 2004: Testo coordinato con la Circolare del 10 maggio 2005 concernente: “Progetti di servizio civile nazionale 2006. Aggiornamento delle norme per la presentazione e la valutazione ”
      
  • Circolare 8 settembre 2003 — “Formazione dei voLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, AI SENSI DELLA LEGGE 6 MARZO 2001, n.64″

Qui ci interessa focalizzare, rispetto a tutta la normativa fin qui emanata, come sono identificati tre elementi fondamentali per l’OLP: il progetto, di cui egli è “maestro”, l’organizzazione del servizio civile, sistema di cui fa parte integrante e la formazione, come dimensione caratterizzante il suo rapporto con il volontario in servizio civile.

  

Il progetto di Servizio civile
  

D.Lgs.77 del 5 aprile 2002, art. 6, comma 2
  

I progetti presentati dagli enti o organizzazioni [...] contengono gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalità per realizzarli, il numero di giovani che si intendono impiegare, la durata del servizio [...], nonché i criteri e le modalità di selezione degli aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso.

Circolare 8 aprile 2004 —
Testo coordinato con la Circolare del 10 maggio 2005, Capo I, par. 1
 

I progetti di servizio civile hanno una durata annuale. Non è consentito presentare progetti di durata diversa.
I progetti dovranno prevedere un orario di attività dei volontari non inferiore alle 30 ore settimanali, ovvero con un monte ore annuo di 1400 ore, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito. Nel caso in cui si opti per la soluzione del monte ore annuo, i volontari dovranno essere comunque impiegati in modo continuativo per almeno 12 ore settimanali.
Le attività previste dai progetti devono essere condotte nel rispetto della normativa del settore cui si riferiscono e in materia di sicurezza sul lavoro.

Nessun onere economico può essere posto a carico dei volontari, neanche in relazione alla copertura dei costi della formazione o al conseguimento di titoli o altri benefici.[...]
In relazione alle esigenze di cui al successivo capoverso i progetti potranno prevedere:

  • il vitto e alloggio;
  • il solo vitto.

Le esigenze dei servizi di vitto e alloggio o del solo vitto dovranno essere specificate nei progetti, distinte per singola sede di attuazione e giustificate dalle caratteristiche del progetto, dalla presenza di volontari residenti in località diverse da quella di realizzazione, dalle modalità di prestazione del servizio e dall’ubicazione della sede.

Circolare 2 febbraio 2006 par. 3.1
  

[...] L’esperienza ha dimostrato che, per la buona riuscita del servizio civile nazionale, non basta che il numero dei volontari in servizio presso un ente sia proporzionale alle possibilità di impiego dell’ente e ad una sua generica capacità organizzativa, ma è necessaria la presenza di alcune funzioni che connotano la capacità organizzativa dell’ente, in relazione alle specifiche esigenze del servizio civile nazionale, concernenti in particolare la gestione dei progetti, del reclutamento, della selezione, della cura dei volontari e della loro formazione. L’analisi della capacità organizzativa e della possibilità di impiego degli enti deve essere condotta al livello della più piccola unità operativa del servizio civile, e cioè della “sede di attuazione di progetto”.

Ai fini che interessano, la “sede di attuazione di progetto” è l’unità operativa di base di un qualsiasi ente, presso la quale il volontario opera per la gran parte del periodo di attuazione del progetto: ad esempio, per gli enti pubblici sarà l’ufficio, o il servizio (quindi non l’assessorato che raggruppa più unità di base, tanto meno il Comune); nelle ASL il singolo reparto, il servizio o l’ufficio; nelle Università ogni dipartimento o ufficio, o struttura operativa dell’uno e dell’altro, come ad esempio la biblioteca, il servizio informatico. Anche gli enti privati potranno avere, in capo alla stessa sede locale di ente accreditato, due o più sedi di attuazione del progetto, se vengono gestite attività diverse, oppure la stessa attività in luoghi diversi. Pertanto alla stessa sede fisica, che dovrà possedere tutti i requisiti previsti per la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, possono fare capo più sedi di attuazione di progetto, che si riferiscono ovviamente a progetti tra loro diversi.
  

La formazione
    

D.Lgs.77 del 5 aprile 2002,art. 11, comma 1
  

La formazione ha una durata complessiva non inferiore a 80 ore e consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in una fase di formazione specifica presso l’ente o l’organizzazione di destinazione.
  

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