31.10.2006

dossier servizio civile — fondamenti costituzionali

    

il dossier sul Servizio Civile Nazionale

C O S T R U I R E   U N   E U R O P A   S O L I D A L E

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Fondamenti costituzionali e legislativi

Da Apprendista a Maestro. L’operatore Locale di Progetto (OLP)
Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ufficio nazionale per il Servizio Civile
  

Il Servizio Civile Nazionale volontario rappresenta l’ultimo passaggio in Italia in più di trent’anni di normativa sul tema dell’obiezione di coscienza e quindi del servizio civile.

Dalla prima Legge 772 del 1972, che istituiva il servizio civile come sostitutivo del servizio militare per chi si dichiarava obiettore di coscienza, si è passati - anche attraverso innumerevoli pronunciamenti della Corte Costituzionale(1) - alla legge 230 del 1998, in cui il servizio civile, sempre in sostituzione di quello militare:

«viene espressamente definito come “diverso per natura e autonomo dal servizio
militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della patria
e ordinato ai fini enunciati nei ‘principi fondamentali’ della Costituzione”, tra i quali [...]
il principio di solidarietà di cui agli art. 2 e 4, comma 2, Cost. » (2)
  

La Legge 331 del 2000, di riforma della leva obbligatoria (con la sostanziale sospensione della leva) ha poi aperto la strada alla costituzione di un servizio civile su base volontaria.

La Legge 64 del 2001 recepisce gli orientamenti del legislatore e definisce il nuovo servizio civile su base principalmente volontaria, una volta che sia diventata operativa la sospensione della leva obbligatoria (e quindi della possibile scelta sostitutiva del servizio civile solo come obiezione di coscienza al servizio militare).
  

La legge 64 e la Costituzione Italiana
  

È l’articolo 1 della legge 6 marzo 2001 n. 64 che enuncia quelli che definisce sia come principi sia come finalità del nuovo servizio civile nazionale.

Sono cinque:

a)  concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio,
     alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
  

Nell’articolo 11 della Costituzione troviamo il fondamento dello spirito non belligerante e pacifico della Repubblica:

  • L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
  • consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
  • promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Ma è l’articolo 52 che declina questi valori in condizioni d’impegno per il singolo:

  • La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
  • Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.
  • Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.

L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

È importante richiamare l’attenzione sulla continuità della legge 64 rispetto alle precedenti norme sull’obiezione di coscienza:

  • il giovane in servizio civile è innanzitutto una persona che sceglie di servire lo Stato, nella difesa del Paese, con quei mezzi non armati che il legislatore ha riconosciuto pienamente come alternativi alla difesa militare (3).  

b)  favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali
     di solidarietà sociale;
  

L’articolo costituzionale a cui si fa riferimento è in particolare l’art.2 che enuncia:

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Insieme a questo, la finalità della legge richiama anche i due articoli successivi della Costituzione.

Art. 3, comma 2, nel concetto di uguaglianza sostanziale:

  • È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  

e l’art. 4, comma 2:

  • Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Il servizio civile assume quindi la funzione di strumento per l’adempimento di “doveri inderogabili” che non sono ristretti solo nel campo di norme positive ma, in un’interpretazione più ampia, sono oggetto di tutte quelle libere azioni collettive, altruistiche e disinteressate per il bene comune(4).

Indirizzi e richiami a queste azioni sono rintracciabili negli articoli della I parte della Costituzione, dei Diritti e Doveri dei cittadini, dove si evidenziano gli ambiti di intervento dei volontari. In particolare quelli del Titolo II, dei rapporti etico-sociali (Artt. 31 e 32); del Titolo III, dei rapporti economici (Art. 38).

Il richiamo al valore costituzionale di questa finalità è rafforzata in quella seguente, che inserisce nel campo d’azione del servizio civile anche l’ambito internazionale:

c)  promuovere la solidarietà e la cooperazione,
     a livello nazionale ed internazionale,
     con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi
     alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
  

Può essere interessante leggere questo articolo rivolto all’impegno dei giovani in progetti di Servizio Civile, pensando in particolare ad una delle condizioni più difficili e complesse del nostro tempo, che unisce come mai in passato la dimensione del quartiere in cui viviamo all’ultimo angolo del mondo: l’immigrazione, in Italia ed in Europa, di milioni di persone e famiglie in fuga da miseria e guerre.

L’art. 10 della Costituzione traccia le linee generali sulle quali si può vedere innestata l’azione - spesso innovativa e sperimentale - dell’impegno del SCN:

  • L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
  • La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
  • Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

L’ultimo passaggio di questa finalità richiama, ancora una volta, la prima parte dell’Art. 11, potendosi considerare anche il servizio civile come strumento a disposizione degli organismi riconosciuti in ambito internazionale per l’attuazione di interventi non armati di prevenzione, gestione e trasformazione dei conflitti:

  • L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

d)  partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione,
     con particolare riguardo ai settori ambientale,
     anche sotto l’aspetto dell’agricoltura in zona di montagna,
     forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
  

La quarta finalità richiama direttamente l’art. 9 della Costituzione:

  • La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
  • Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.    

e)  contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale
     dei giovani mediante attività svolte anche in enti
     ed amministrazioni operanti all’estero.
     

«Tale finalità sembra rispondere ai richiami espressi dal presidente della Repubblica nel saluto rivolto il 22 dicembre 2000 alle alte magistrature dello stato, nei quali Ciampi ha sottolineato, con riferimento alle organizzazioni di volontariato, come queste “costituiscono scuole di formazione civile per i giovani, che debbono essere incoraggiati a dedicare al servizio della collettività una parte del tempo del loro percorso di crescita per divenire cittadini adulti e responsabili”. Tale riferimento può essere esteso anche a questo particolare tipo di attività volontaria ed è evidente come, mediante un servizio civile seriamente prestato, magari all’interno di enti e organizzazioni impegnati con continuità e intelligenza negli ambiti sopra indicati, i giovani possano essere educati a vivere quello spirito di solidarietà che può rappresentare un tratto caratterizzante per tutta la loro vita successiva» (5).

_________________ 

NOTE

1)  La sentenza 164 del 1985 indica che il servizio civile “non si traduce assolutamente
     in una deroga al dovere di difesa della patria, ben suscettibile di adempimento
     attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non
     armato”. A seguire, sullo stesso orientamento, vedi anche le sentenze 113
     del 1986 e 470 del 1989.

2)  Romboli Roberto, Il servizio civile alla luce dei principi costituzionali,
     in: Rossi Emanuele e Dal Canto Francesco, cura di (2002),
     Le prospettive del servizio civile in Italia:
     dalla legge n. 64/2001 ai decreti attuativi, Padova, pag. 33

3)  Di questa impostazione troviamo importante richiamo nella sentenza n. 228
     del 2004 della Corte Costituzionale.

4)  Vedi Rossi Emanuele, L’istituzione del servizio civile volontario.
     Primo commento alla legge 6 marzo 2001 n. 64,
     in: Rossi Emanuele e Dal Canto Francesco, cura di (2002),
     Le prospettive del servizio civile in Italia: dalla legge n. 64/2001 ai decreti attuativi,
     Padova, pag. 9 e segg.

5) Ibidem, pag. 18
    

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